Costituzione di parte civile. Costituirsi parte civile nel processo penale, giudice di pace - Studio Legale Pasian
Costituzione di parte civile. Costituirsi parte civile nel processo penale, giudice di pace – Studio Legale Pasian

Costituzione di parte civile nel processo penale. Costituirsi parte civile davanti al Giudice di pace?

Come avviene la costituzione di parte civile nel processo penale (giudice di pace o Tribunale)? E costituirsi parte civile prima dell’udienza si può fare? Lo Studio Legale Pasian spiega in questo articolo come avviene tale procedimento.

Con tale istituto ci si riferisce al soggetto danneggiato dal reato o ai suoi successori universali che si costituiscono in giudizio introducendo al suo interno l’azione civile. (vedi, per esempio, la “truffa su airbnb“.

La costituzione mira ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni subiti dal reato commesso.

Il danneggiato dal reato non può costituirsi parte civile se non è rappresentato dal proprio legale, il quale è legittimato a stare in giudizio nel suo interesse.

Costituzione di parte civile nel processo penale. Costituirsi parte civile davanti al Giudice di pace?

Come detto poco fa, si diventa parte civile nel processo penale con una formale costituzione, che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Si tratta, nella sostanza, di un atto che deve rispettare alcuni requisiti di forma, che il legale di fiducia redige e presenta direttamente in udienza, ovvero prima della stessa.

La costituzione deve contenere, a pena di inammissibilità, determinati elementi affinché possa essere accolta dal Giudice procedente, senza incontrare particolari eccezioni formulate dalle parti.

Costituzione di parte civile nel processo penale. Costituirsi parte civile davanti al Giudice di pace?

La dichiarazione di costituzione di parte civile (giudice di pace o Tribubale) può essere presentata sia in udienza che fuori udienza.

In tale secondo caso la parte civile deve provvedere a notificarla alle altre parti del giudizio.

Resta comunque fermo che il soggetto danneggiato dal reato (vedi anche per il reato di cui “all’art 572 cp“) può costituirsi parte civile solo entro termini precisi, che sono i medesimi sia per il Tribunale sia per il Giudice di pace.

Tuttavia, se la presentazione dell’atto avviene oltre il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici. Vedi anche “l’infortunio a scuola: risarcimento danni” e le “fatturazioni false“.

Lo Studio Legale Pasian presta assistenza legale nell’ambito del diritto penale ed, in particolare, nella rappresentanza in giudizio nell’interesse del cliente il quale è stato danneggiato dal reato.

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