Art 646 cp appropriazione indebita

Sai cosa cos’è l’appropriazione indebita? La sua prescrizione e procedibilità? Vediamolo insieme.

L’art. 646 cp dispone che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1000 a 3000.”

art 646 cp appropriazione indebita. Prescrizione

Sei sono gli anni necessari per far prescrivere il reato di appropriazione indebita art 646 cp.

Art 646 cp. Procedibilità

Il reato di appropriazione indebita è punibile a querela della persona offesa. La querela deve essere presentata nel termine massimo di tre mesi che decorrono dalla commissione del fatto.

Tuttavia, è procedibile d’ufficio quando il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, ovvero se ricorre taluna delle circostanze indicate nell’art. 61, n. 11, c.p.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato

Soggetto attivo del reato può essere, quindi, chiunque abbia il possesso del denaro o della cosa, sorto in base a qualsiasi titolo.

Si consuma quando il soggetto intende comportarsi quale proprietario del bene, appropriandosene di fatto.

Di conseguenza è necessario il “dolo specifico”, che si manifesa nella coscienza e nella volontà di appropriarsi definitivamente della cosa mobile altrui con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Vedi anche “l’art 624 cp“.

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