art 624 cp furto codice penale Studio Legale Pasian
art 624 cp furto codice penale Studio Legale Pasian

L’articolo 624 cp (codice penale) disciplina il reato di furto. Vediamo cosa prevede.

La disciplina dell’art 624 cp

Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

In altri termini, cosa dice l’art 624 cp

Tale norma tutela il patrimonio del possessore o detentore, ma, in più generale, l’aspetto economico del soggetto.

Si precisa che la persona offesa della norma è colui che viene spogliato del bene; infatti la giurisprudenza parla spesso di detentore.

E’ necessario a tal proposito che il bene esca dal possesso, ovvero controllo materiale, del precedente possessore.

Inoltre deve trattarsi di cosa mobile altrui e l’agente deve agire con il dolo specifico al fine di trarne profitto (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 16 dicembre 2009, n. 47997).

Con il termine profitto ci si riferisce a qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale.

Affinchè il reato possa dirsi consumato è necessario che la cosa esca dalla sfera di vigilanza del legittimo detentore.

Vedi anche il reato di ricettazione.