L’articolo 624 cp (codice penale) disciplina il reato di furto. Vediamo cosa prevede.
La disciplina dell’art 624 cp
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.
In altri termini, cosa dice l’art 624 cp
Tale norma tutela il patrimonio del possessore o detentore, ma, in più generale, l’aspetto economico del soggetto.
Si precisa che la persona offesa della norma è colui che viene spogliato del bene; infatti la giurisprudenza parla spesso di detentore.
E’ necessario a tal proposito che il bene esca dal possesso, ovvero controllo materiale, del precedente possessore.
Inoltre deve trattarsi di cosa mobile altrui e l’agente deve agire con il dolo specifico al fine di trarne profitto (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 16 dicembre 2009, n. 47997).
Con il termine profitto ci si riferisce a qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale.
Affinchè il reato possa dirsi consumato è necessario che la cosa esca dalla sfera di vigilanza del legittimo detentore.
Vedi anche il reato di ricettazione.
art 646 cp appropriazione indebita, procedibilità-STUDIO LEGALE PASIAN
[…] Vedi anche “l’art 624 cp“. […]