abusivismo edilizio reato e prescrizione Studio Legale Pasian
abusivismo edilizio reato e prescrizione Studio Legale Pasian

Il D.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380 e le  figure di reato previste

Il reato edilizio e la prescrizione dell’abusivismo edilizio (reati edilizi). Però, prima di affrontare tali argomeni facciamo qualche premessa.

Il diritto ad edificare sul suolo spetta al proprietario su cui viene costruito il manufatto.

In ogni caso, l’attività edilizia è sottoposta all’esplicazione di poteri amministrativi per garantire il controllo sullo sviluppo urbanistico.

Di conseguenza, il permesso di costruire ed il regolamento edilizio, sono gli strumenti di controllo della P.A.

La legge dispone che l’esecuzione delle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata, in particolare, a permesso di costruire rilasciato dal responsabile del competente ufficio comunale.

Quali sono gli interventi di trasformazione?

Lo stesso articolo chiarisce che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti di destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Gli abusi edilizi. Elenco.

Gli interventi suddetti eseguiti in mancanza o in difformità del permesso di costruire integrano una di quelle figure di reato che vanno sotto il nome generico di «abusi edilizi».

Il già ricordato D.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380 ha recepito, all’art. 44, l’art. 20 della L. 47/1985, confermando le quattro figure di reato che sono:
a) l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dallo stesso D.P.R. nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (art. 44, lett. a), D.P.R. 380/2001);
b) la costruzione in totale difformità o assenza del permesso di costruire nonché la prosecuzione dei lavori dopo l’ordine di sospensione degli stessi (art. 44, lett. b));
c) la lottizzazione abusiva (art. 44, lett. c), prima parte);
d) gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (art. 44, lett. c), seconda parte).

Caratteri comuni alle quattro figure di reato

Tutte e quattro le figure di reato previste dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001 sono, così come lo erano quelle previste dalla legge del 1977 e del 1985, contravvenzioni.

Chi risponde dei reati?

Allora, di esse sono chiamati a rispondere, per espressa previsione dell’art. 6 della legge 47/85 recepita nell’art. 29 del D.P.R. 380/2001:
— il titolare del permesso di costruire;
— il committente (se, ovviamente, diverso dal titolare della concessione);
— il costruttore;
— il direttore dei lavori.

La colpa quale elemento soggettivo del reato

Trattandosi di contravvenzioni, per le punibilità di tutte e quattro le figure, basta la colpa.

In particolare, i reati in esame sono reati permanenti e la permanenza cessa o con il completamento delle opere o con la impossibilità di completarle ovvero con la desistenza volontaria dell’agente.

La procedibilità d’ufficio.

Per tutti questi reati si procede d’ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.

Però, il D.P.R. 380/2001 ha attribuito alla Regione il potere di ordinare la demolizione dell’opera abusiva, entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento, qualora il Comune non vi abbia provveduto entro i termini stabiliti (art. 40, D.P.R. 380/2001).

Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il giudice di subordinare la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena alla demolizione dell’opera abusivamente costruita ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ipotesi escluse dalla fattispecie penale

Per il combinato disposto degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 , non richiedono il permesso di costruire e sono, quindi, escluse dalle fattispecie penali disciplinate dall’art. 44:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Le differenze tra interventi ordinari e straordinari

Ai sensi del già ricordato art. 3 del D.P.R. sono:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità Immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso; c) «interventi di restauro edi risanamento conservativo».

Il ripristino, il consolidamento e gli altri interventi.

Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all ‘organismo edilizio.

Le singole figure: A) L’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 44

La lettera a) dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001, ha previsto il fatto di chi esegue lavori di costruzione senza osservare le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive previste dalle norme del decreto, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.

L’esistenza del permesso di costruire.

Presupposto del reato è l’esistenza del permesso di costruire.

Conseguentemente, la condotta punita consiste nell’inosservanza, nell’esecuzione dell’opera oggetto del permesso, delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle leggi, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dallo stesso permesso di costruire.

Trattasi, in sostanza e nella maggior parte dei casi, dell’esecuzione di tutte quelle “varianti in corso d’opera” che, pur incidendo in modo di non rilevante consistenza sul progetto già approvato così da non modificarlo sostanzialmente e radicalmente, debbono, comunque, essere espressamente e preventivamente assentite.

Le esclusioni

Resta fuori, peraltro, dalla previsione normativa, e di per sé non costituisce reato, il semplice mutamento d’uso dell’immobile che non sia conseguenza di attività lato sensu edilizie o di fruizione indebita di strutture edilizie non consentibili in assoluto o non consentibili con quei caratteri e dati volumetrici.

L’ipotesi della lettera b) dell’art. 44

La lettera b) dell’ art. 44 punisce i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza del permesso o di prosecuzione dei lavori dopo la notifica dell ‘ordine di sospensione dei lavori stessi.

La totale difformità dal permesso di costruire

Ai sensi dell’alt. 31 del D.P.R. 380/2001 sono opere in totale difformità dal permesso quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quelle oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

I casi particolari

Non è configurabile la costruzione in assenza di permesso quando quest’ultimo sia illegittimo. È, invece, configurabile nel caso in cui sia illecito, in quanto derivante da un accordo fra concessionario e pubblico amministratore. ln tal caso, infatti, il permesso è ritenuto inesistente.

Le ipotesi previste dalla lettera c) dell’art. 44

L’ipotesi del primo inciso

Il primo inciso della lett. c) dell’art. 44 prevede le ipotesi di lottizzazione abusiva di terreni a scopi edilizi.

Segnatamente, per l’art. 30 dello stesso decreto si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Nonché, peraltro, quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendità o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali le dimensioni in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che il reato di “lottizzazione abusiva” è una contravvenzione di natura dolosa per la cui sussistenza è necessario che l’evento sia previsto e voluto dal reo con condotta cosciente e diretta a limitare e condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

Tali atti, in altri termini, possono “consistere in suddivisione del terreno, alienazione di lotti fabbricabili, realizzazione di opere di urbanizzazione ed altro con scopi pianificatori del territorio ed in assenza di piani pubblici” (Cass., Sez. Un., 28-2-1990, n. 2720).

L’ipotesi del secondo inciso

Mentre il secondo inciso della lettera c) prevede il caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.

I vincoli storici, artistici, archeologici, paesistici ed ambientali sono quelli previsti e disciplinati dalle norme relative. Inoltre, l’errore sull’esistenza di tali vincoli, essendo errore su norme integratrici del precetto penale, non scusa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 47 c.p.

Prescrizione del reato edilizio (o reati edilizi)

Sul punto, i termini di prescrizione, in particolare, sono fissati a:

  • 4 anni dal compimento dell’illecito, senza considerare gli atti interruttivi della prescrizione;
  • invece, 5 anni dal compimento dell’illecito se c’è stato un atto interruttivo. Il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell’accertamento o dell’avvenuto sequestro o, in assenza di tali interventi, dalla sentenza di primo grado.